Titolo XII

Art. 31

In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell' dello statuto regionale. Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale. Salvo quanto stabilito nell' dello statuto regionale, nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell' del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce. Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-31

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