Titolo XIV

Art. 45

In vigore dal 18 mar 1976
Le disposizioni del presente decreto hanno applicazione a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge statale che stabilisce le norme relative al finanziamento necessario all'esercizio delle funzioni statali trasferite alla regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-45

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