Titolo XIV
Art. 43
In vigore dal 18 mar 1976
Spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative della regione che attengono ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; la funzione viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al comitato interministeriale per la programmazione economica, per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente, quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nelle materie di cui al presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-43