Titolo XIV

Art. 41

In vigore dal 18 mar 1976
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto d'intesa con l'amministrazione, regionale, il personale di ruolo o con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso le sedi periferiche nel Friuli-Venezia Giulia degli enti menzionati nel primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è trasferito alla regione, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai commi quarto e quinto dello stesso articolo. Con legge regionale sarà disciplinata la definitiva destinazione di detto personale, fermo il rispetto delle prescrizioni sopraindicate. Le spese per gli stipendi e per tutte le altre competenze ed oneri relativi al personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli enti di cui al precedente primo comma sono a carico della regione nel rispetto dei termini contrattuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-41

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