Titolo XIV

Art. 38

In vigore dal 18 mar 1976
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonché le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli dello statuto speciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-38

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