Titolo XIV
Art. 38
38 / 46In vigore dal 18 mar 1976
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di protezione civile, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza degli impianti e delle condizioni di lavoro marittimo e portuale, nonché le altre attribuzioni che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese negli dello statuto speciale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-38