Titolo V

Art. 10

In vigore dal 18 mar 1976
Sono abrogati il primo e l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869. L'alta sorveglianza sugli enti sanitari nella regione Friuli-Venezia Giulia è svolta, su iniziativa del Ministro per la sanità, nell'ambito della funzione d'indirizzo e coordinamento, ai sensi dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-10

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