Titolo IV

Art. 7

In vigore dal 18 mar 1976
Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, previste dagli , secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia l', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-7

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