Titolo V
Art. 8
In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni amministrative in materia d'igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera, delegate alla regione a statuto ordinario con l' del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, fermo restando quanto disposto dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-8