Titolo VI

Art. 13

In vigore dal 18 mar 1976
Le funzioni amministrative previste dagli , primo comma, 5, 6, 7, 8, secondo comma, e 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, per la parte che già non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1966, n. 833. Sono altresì trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di controllo, di cui all'art. 113, ultimo comma, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nonché le funzioni amministrative nella materia di cui all', n. 7, dello statuto regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-13

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