Titolo XI
Art. 29
In vigore dal 18 mar 1976
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
Fanno parte, altresì, del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.
Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-29