Titolo XI

Art. 30

In vigore dal 18 mar 1976
Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-30

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