Titolo VIII

Art. 20

In vigore dal 18 mar 1976
In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste già attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-20

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