Titolo IX

Art. 21

In vigore dal 18 mar 1976
L' del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, è sostituito dal seguente: "Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di: a) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; b) espropriazione per pubblica utilità, eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato; c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-11-25;902#art-21

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