Art. 9

In vigore dal 1 ott 1976
Resta ferma la competenza legislativa della regione della Valle d'Aosta in materia di istruzione tecnicoprofessionale, ai sensi e nei limiti dell', lettera r), dello statuto speciale, nonché la competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di istruzione materna, elementare e media, ivi compresa la materia degli organi collegiali della scuola, ai sensi e nei limiti dell', lettera g), dello statuto medesimo. Restano ferme le competenze attribuite alla regione con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. Nelle materie di cui ai commi che precedono, le funzioni amministrative sono esercitate, ai sensi dell' dello statuto speciale, dalla regione che vi provvede con uffici e personale propri. Le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono stabilite dalla regione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta. — Testo vigente | Portale Normativo