Art. 3

In vigore dal 1 ott 1976
Il consiglio scolastico regionale esercita in materia di stato giuridico del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, le competenze attribuite al consiglio scolastico provinciale e al Consiglio nazionale della pubblica istruzione dagli articoli 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. Nell'ambito del consiglio scolastico regionale saranno previsti appositi consigli di disciplina e consigli per il contenzioso, da istituire ai sensi delle disposizioni in materia contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, in quanto compatibili.
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