Art. 6
In vigore dal 1 ott 1976
Il personale appartenente ai ruoli di cui al precedente può essere trasferito a domanda, con passaggio ai relativi ruoli, ad uffici, istituti e scuole del restante territorio nazionale, secondo le norme vigenti per i trasferimenti del personale ispettivo, direttivo e docente. A detto personale può essere concessa l'assegnazione provvisoria, ferma restando l'appartenenza al proprio ruolo.
Il trasferimento di personale ispettivo tecnico, direttivo e docente da uffici, istituti e scuole del rimanente territorio nazionale ai corrispondenti uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta è disposto previo apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese. Detto accertamento sarà affidato ad una commissione nominata dalla regione. Esso sarà effettuato anche nel caso di assegnazione provvisoria in istituti e scuole della Valle d'Aosta.
Il servizio prestato nei ruoli di provenienza è valutato a tutti gli effetti.
Per la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-6