Art. 2

In vigore dal 1 ott 1976
Al personale appartenente ai ruoli di cui al precedente si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, salvo quanto stabilito dai successivi articoli. Il trattamento economico del personale appartenente ai predetti ruoli è a carico del bilancio della regione, compresi gli oneri contributivi relativi alla previdenza e all'assistenza previsti per il corrispondente personale della scuola statale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-2

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