Art. 5
In vigore dal 1 ott 1976
Ai concorsi per l'accesso ai ruoli di cui al precedente sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti generalmente previsti dalle norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena conoscenza della lingua francese. A tal fine le commissioni di concorso saranno integrate da un docente di lingua francese.
I concorsi per il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica sono indetti dalla regione in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-5