Art. 7
In vigore dal 1 ott 1976
Il personale ispettivo tecnico, direttivo e docente di ruolo, distaccato a prestare servizio negli uffici, istituti e scuole della Valle d'Aosta alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inquadrato a domanda nei ruoli di cui al precedente , conservando la posizione di carriera e il trattamento economico in godimento.
Negli stessi ruoli sarà altresì inquadrato a domanda, all'atto della nomina in ruolo, il personale in servizio nella regione alla data di entrata in vigore del presente decreto, compreso nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 20 marzo 1968, n. 327; 2 aprile 1968, n. 468; 7 ottobre 1969, n. 748; 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché il personale di cui all'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
Ha diritto, infine, all'inquadramento a domanda negli stessi ruoli il personale docente in servizio nelle scuole della regione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti vincitore dei concorsi banditi con decreto ministeriale 30 giugno 1971 e con decreto ministeriale 5 maggio 1973.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-7