Art. 4
In vigore dal 1 ott 1976
Nei confronti del personale appartenente ai ruoli di cui al precedente le competenze attribuite dalle vigenti norme al sovrintendente scolastico regionale o interregionale e al provveditore agli studi sono esercitate dal sovrintendente agli studi per la Valle d'Aosta, funzionario della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-4