Art. 8
In vigore dal 1 ott 1976
Il personale ispettivo tecnico, il personale direttivo, il personale docente di ruolo e non di ruolo di ogni ordine e grado di scuola e il personale non insegnante di ruolo e non di ruolo della Valle d'Aosta, partecipa sul piano nazionale alla formazione delle rappresentanze delle rispettive categorie in seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, fermo il disposto di cui al quarto comma del medesimo articolo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-8