Art. 10
In vigore dal 1 ott 1976
Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975
LEONE
MORO - MALFATTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 54
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-10