Art. 10

In vigore dal 1 ott 1976
Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MORO - MALFATTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 54
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-08-31;861#art-10

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