Istituto di credito fondiario umbro marchigianoCapo V

Art. 23

In vigore dal 11 dic 1975
Il comitato consultivo si compone del presidente o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di altri sette membri nominati ogni biennio dal consiglio di amministrazione fra i direttori o altri dirigenti designati dalle casse di risparmio partecipanti. Il comitato si riunisce, di regola, ogni trimestre per procedere all'esame generale della situazione economica, finanziaria ed operativa dell'Istituto e formulare, ove lo reputi opportuno, eventuali proposte. Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta si renda necessario a giudizio del consiglio di amministrazione o del presidente, per la trattazione di argomenti di carattere straordinario e di particolare importanza concernenti la gestione; è in facoltà del presidente di invitare a queste adunanze i direttori generali di tutte le casse di risparmio partecipanti. Le adunanze del comitato sono valide quando siano presenti il presidente o ci ne fa le veci ed almeno quattro membri tra i quali il direttore generale o chi lo sostituisce ai sensi dello statuto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. I verbali delle adunanze del comitato debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario. Ai membri del comitato, che risiedono fuori della sede dell'Istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Approvazione del nuovo statuto e modificazione della denominazione dell'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, in Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo