Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 11 dic 1975
L'Istituto deve previamente chiedere e le rappresentanze sono tenute ad esprimere il preventivo, motivato e ponderato parere su ciascuna operazione di mutuo, su l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, su la rivendita degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e su ogni altro provvedimento concernente mutuatari o immobili che rientrano nella rispettiva zona di competenza territoriale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-28