Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 11 dic 1975
Le casse di risparmio partecipanti funzionano come rappresentanze e, pertanto, attenendosi alle norme ed alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ricevono le domande di mutuo e curano gli accertamenti tecnico-legali; assistono e agevolano i richiedenti nella estrazione e produzione dei certificati e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni, trasmettono alla direzione dell'Istituto le domande corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere.
Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamenti e degli altri versamenti da farsi all'Istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-27