Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo VI
Art. 25
In vigore dal 11 dic 1975
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti la firma dei mandati di pagamento, degli ordini di riscossione o della corrispondenza ordinaria, nonché delle girate e delle quietanze dei vaglia e degli assegni e delle quietanze dei mandati delle pubbliche amministrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-25