Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo III
Art. 21
In vigore dal 11 dic 1975
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio ed il comitato consultivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.
Sentito il direttore generale egli:
1) consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto;
2) consente la riduzione della somma per la quale fu presa la iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell' del testo unico 16 luglio 1905, n. 646;
3) consente i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione;
4) consente la liberazione dalle iscrizioni e dalle trascrizioni ipotecarie degli immobili che garantiscono quote di mutui frazionati, allorquando tali quote vengano completamente estinte;
5) consente la rinuncia agli atti esecutivi e la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati;
6) compie ogni atto conservativo a tutela dei crediti dell'Istituto, promuove le azioni possessorie e quelle esecutive per inadempienza del mutuatario; interviene nelle procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi;
7) delibera, nei casi di urgenza, su materia di competenza del consiglio di amministrazione e ne chiede la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza; fatta eccezione per delibere d'urgenza relative a concessione di mutui, a frazionamenti, restrizioni e riduzioni che saranno portate al consiglio stesso, alla prima adunanza, per conoscenza anziché per ratifica.
Il presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'Istituto in giudizio e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti e, nel caso che anche questi siano entrambi assenti o impediti, dal consigliere più anziano.
A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e dei vice presidenti, spetta al consigliere più anziano per età.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-21