Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo IV
Art. 26
In vigore dal 11 dic 1975
Per lo svolgimento delle operazioni l'Istituto si avvale di personale proprio e, occorrendo, delle prestazioni di liberi professionisti esterni scelti dal consiglio di amministrazione.
Presso l'Istituto può inoltre essere distaccato, per particolari temporanee esigenze, personale appartenente alle casse di risparmio partecipanti; il personale distaccato rimane contrattualmente alle dipendenze delle casse di risparmio alle quali compete il rimborso della relativa spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-26