Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo VII
Art. 31
In vigore dal 11 dic 1975
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
COLOMBO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-31