Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo II
Art. 20
In vigore dal 11 dic 1975
Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.
Le votazioni riguardanti persone debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza, e dal direttore generale nella sua qualità di segretario del consiglio.
Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dalle votazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-20