Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo II
Art. 15
In vigore dal 11 dic 1975
Alla sostituzione degli amministratori in caso di vacanza può provvedere per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-15