Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo II
Art. 12
In vigore dal 11 dic 1975
L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto di nove membri eletti dall'assemblea: sei tra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti marchigiane e tre fra gli amministratori delle casse di risparmio partecipanti umbre.
I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Tutti i componenti il consiglio continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati, ed occorrendo sino a che entrino in carica i loro successori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-12