Istituto di credito fondiario umbro marchigianoCapo II

Art. 13

In vigore dal 11 dic 1975
Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-13

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