Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo II
Art. 18
In vigore dal 11 dic 1975
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci.
Nei casi d'urgenza, la convocazione può essere fatta telegraficamente, con preavviso di almeno due giorni interi.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione delle sedute segrete, partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-18