Istituto di credito fondiario umbro marchigianoCapo II

Art. 17

In vigore dal 11 dic 1975
Il consiglio di amministrazione elegge fra i propri componenti il presidente e due vice presidenti. Un vice presidente deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio marchigiane, l'altro deve essere un consigliere eletto fra gli amministratori delle casse di risparmio umbre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-17

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