Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo II
Art. 14
In vigore dal 11 dic 1975
Al presidente, ai vice presidenti ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato, e di eventuali commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.
In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-14