Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo I
Art. 11
In vigore dal 11 dic 1975
Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo per la validità delle assemblee in prima convocazione, siano esse ordinarie o straordinarie, occorre che vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia. Le assemblee in seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, e sono valide quando vi sia rappresentato almeno un terzo dei fondi di garanzia. Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e sono prese a maggioranza assoluta delle quote presenti o rappresentate.
Debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone a meno che l'assemblea non deliberi altra forma di votazione. Per le decisioni sugli oggetti di cui al paragrafo c) dell', occorre l'intervento della rappresentanza di almeno tre quinti dei fondi di garanzia e la maggioranza di almeno i quattro quinti dei voti dei presenti.
Per le decisioni sugli argomenti di cui al paragrafo d) dell', occorre l'intervento della rappresentanza di almeno la metà dei fondi di garanzia e la totalità dei voti dei presenti. Possono assistere all'assemblea i direttori generali degli istituti partecipanti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-11