Istituto di credito fondiario umbro marchigianoTitolo III

Art. 6

In vigore dal 11 dic 1975
Sono organi dell'istituto: l'assemblea dei partecipanti; il consiglio di amministrazione; il presidente; il collegio sindacale; il comitato consultivo; il direttore generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-6

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Art. 6 Approvazione del nuovo statuto e modificazione della denominazione dell'istituto di credito fondiario della regione marchigiana, in Ancona. — Testo vigente | Portale Normativo