Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 11 dic 1975
I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a L. 3.429.500.000 e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 250.000 ciascuna, sottoscritte dalle casse di risparmio delle Marche e dell'Umbria come appresso:
Cassa di risparmio e monte di credito su pegno
di Ancona - n. 901 quote.......................... L. 225.250.000 Cassa di risparmio di Ascoli Piceno - numero
1.427 quote....................................... 356.750.000 Cassa di risparmio di Città di Castello - n. 405
quote............................................. 101.250.000 Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana -
n. 549 quote...................................... 137.250.000 Cassa di risparmio di Fano - n. 667 quote..... 166.750.000 Cassa di risparmio di Fermo - n. 857 quote.... 214.250.000 Cassa di risparmio di Foligno - n. 470 quote.. 117.500.000 Cassa di risparmio di Jesi - n. 1.189 quote... 297.250.000 Cassa di risparmio di Loreto - n. 287 quote... 71.750.000 Cassa di risparmio di Narni - n. 179 quote.... 44.750.000 Cassa di risparmio di Orvieto - n. 292 quote.. 73.000.000 Cassa di risparmio di Perugia - n. 1.536 quote. 384.000.000 Cassa di risparmio della provincia di Macerata
- n. 2.252 quote.................................. 563.000.000 Cassa di risparmio di Pesaro n. 1.871 quote... 467.750.000 Cassa di risparmio di Spoleto - n. 256 quote.. 64.000.000 Cassa di risparmio di Terni - n. 580 quote.... 145.000.000
-------------- L. 3.429.500.000
I fondi di garanzia non potranno essere ridotti, per tutta la durata dell'Istituto, a somma inferiore a L. 1.714.750.000, ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.
Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all' della legge 29 luglio 1949, n. 474, e al decreto ministeriale 6 marzo 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1965, n. 88.
Qualora per il raggiungimento dei fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascuna Cassa di risparmio partecipante è tenuta a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale al contenimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo. Tuttavia, con votazione unanime, l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto od in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.
La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente fra enti partecipanti e non può avere luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.
La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, costituiti dal conferimento iniziale di cui al presente articolo e dagli eventuali successivi aumenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-4