Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 11 dic 1975
L'Istituto ha sede in Ancona ed ha durata illimitata.
Esso ha lo scopo di esercitare il credito fondiario, ai termini delle leggi vigenti, nelle regioni marchigiana ed umbra.
L'Istituto può compiere altresì quelle speciali operazioni di credito che siano state o vengano consentite da apposite disposizioni di legge.
Presso l'Istituto inoltre ha sede una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, ed avente un proprio statuto approvato in conformità della legge stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-2