Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 11 dic 1975
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo e sono investiti a norma delle leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-5