Art. 5
Istituto di credito fondiario umbro marchigianoTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 11 dic 1975
I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo e sono investiti a norma delle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-5