Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Capo I
Art. 7
In vigore dal 11 dic 1975
L'assemblea è costituita dai rappresentanti delle casse di risparmio partecipanti. Ogni partecipante può farsi rappresentare da un altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante può disporre di più di una delega.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-7