Istituto di credito fondiario umbro marchigiano›Titolo II
Art. 3
In vigore dal 11 dic 1975
Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-3