Istituto di credito fondiario umbro marchigianoCapo II

Art. 19

In vigore dal 11 dic 1975
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea. Esso delibera fra l'altro: 1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea; 2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze; 3) sui bilanci annuali da sottoporre all'assemblea; 4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'Istituto per le operazioni di credito fondiario e sulla concessione dei mutui; 5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che l'emissione e l'alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato; 6) sulla approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto; 7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonché su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'Istituto; 8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, o sulla rinuncia agli atti del giudizio stesso per materie che esulino dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dall'intervento in procedure esecutive e fallimentari promosse da terzi; sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia; 9) sulla nomina di sette componenti il comitato consultivo di cui al successivo ; 10) sulla vendita degli immobili di cui l'Istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti; 11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui, ove permanga un credito dell'Istituto; 12) sui compiti e le responsabilità da attribuire alle casse di risparmio partecipanti nell'ordinamento generale dell'Istituto; 13) sulle eventuali elargizioni per beneficenza e pubblica utilità, nei limiti degli importi a tale scopo destinati dall'assemblea dei partecipanti in sede di approvazione del bilancio annuale; 14) su quanto altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-07-07;554#art-idc-19

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