Titolo III›Capo I
Art. 31
In vigore dal 21 ott 1975
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-31