Titolo IIICapo I

Art. 31

In vigore dal 21 ott 1975
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di difesa nazionale, di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, nonché di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti per quanto attiene ai servizi pubblici di trasporto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-31

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