Titolo III›Capo I
Art. 26
In vigore dal 24 ago 1979
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alla regione, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1975, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 ha disposto (con l'art. 81 comma 2) che la data di cui al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e' sostituita con la data del 31 dicembre 1979. Ha inoltre disposto (con l'art. 83 comma 3) che tale modifica avra' effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di cui al primo comma. Si riporta il primo comma : "Agli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente decreto Si provvede con legge ordinaria della Repubblica, ai sensi dell'art. 54, quarto comma, dello statuto."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-26