Titolo III›Capo I
Art. 24
In vigore dal 21 ott 1975
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza e tutela, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti in Sardegna nelle materie di competenza regionale ai sensi dei precedenti articoli, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-24