Titolo IIICapo I

Art. 29

In vigore dal 21 ott 1975
La regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa trasferite con i precedenti articoli, può avvalersi dei servizi dello Stato a carattere tecnico scientifico operanti per funzioni non trasferite alla regione. Lo Stato sarà rimborsato delle spese sostenute per conto della regione. La misura e le modalità dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro di con certo con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione regionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-22;480#art-29

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